Art. 5.
(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua).

      1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del medesimo codice. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.
      3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.

 

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